STATUTO DEL CRAL DIPENDENTI BANCA MPS DI REGGIO CALABRIA

 

Art. 1

E’ costituito, fra i dipendenti delle Aziende del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena residenti in provincia di Reggio Calabria o facenti parte di unità operative ubicate nella provincia stessa, il Circolo Ricreativo Aziendale del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena (CRAL), con sede in Reggio Calabria.

 

Art. 2

SCOPI

Il CRAL non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:

  1. promuove la formazione sociale dei dipendenti delle Aziende del Gruppo mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero;
  2. attua i servizi sociali per la ricreazione educativa;
  3. promuove e persegue attività ricreative, culturali, artistiche, sportive e turistiche nonché sviluppa tutte quelle iniziative di vario genere intese allo scopo stesso.

 

Art. 3

Il CRAL, pur conservando la propria autonomia patrimoniale ed amministrativa, può aderire o affiliarsi a Comitati o ad Enti in genere che hanno per scopo l’associazionismo democratico del tempo libero.

 

Art. 4

SEZIONI

Il CRAL si articola in Sezioni specializzate per le varie attività ed ogni Sezione è diretta da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo e coadiuvato da eventuali collaboratori.  Le sezioni hanno un proprio regolamento. I regolamenti delle sezioni vengono approvati e modificati dal consiglio direttivo.

 

Art. 5

SOCI

L’iscrizione al CRAL è aperta a tutti i dipendenti di cui all’art. 1, in servizio o in quiescenza nonché ai coniugi superstiti.

Possono altresì associarsi tutti coloro che, già dipendenti di una Azienda del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, siano passati ad altra Società ad iniziativa di una delle Aziende del Gruppo stesso.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale la cui misura è stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio, salvo quanto disposto dall’art. 19 è valida dal momento del versamento della quota sociale per l’anno solare in corso. La quota sociale è personale, non è trasmissibile e non può essere rivalutata.

 

Art. 6

ORGANI DEL CRAL

Sono organi del CRAL:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio Sindacale.

 

Art. 7

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di maggio. Può, inoltre, essere convocata in qualsiasi momento a iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei Soci.

La convocazione si effettua con un preavviso di venti giorni mediante e-mail ai singoli Soci e con avvisi pubblicati sulla pagina ufficiale. Gli avvisi e gli inviti devono specificare la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dei lavori.

L’Assemblea:

  1. approva il programma di attività con il relativo bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
  2. procede alla nomina delle Commissioni Elettorali;
  3. approva le modifiche da apportare al presente Statuto;
  4. delibera sull’acquisto di beni immobili e sugli atti di disposizione dei beni immobili di proprietà del Circolo;
  5. delibera su tutti gli atti per il cui compimento il Consiglio Direttivo o la maggioranza dei Soci ritengono opportuno ottenere l’approvazione dell’Assemblea.

L’Assemblea, per i punti di cui alle lettere a), b), e), delibera validamente in prima convocazione con l’intervento della metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le delibere di cui ai punti c) e d) sono valide, in seconda convocazione, solo con l’intervento di almeno un quarto dei Soci e le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Qualora in seconda convocazione non sia presente il numero dei Soci previsto per le deliberazioni relative ai punti c) e d), il Consiglio Direttivo indice il referendum fra gli iscritti. La proposta sottoposta a referendum è approvata qualora riporti il consenso della maggioranza dei votanti che non deve comunque essere inferiore ad un quarto degli iscritti.

 

Art. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da 8 consiglieri di cui 6 eletti dai Soci, nei modi e nei termini previsti dall’art. 12, e 2 nominati, dalla Direzione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nella figura del legale rappresentante pro-tempore del circolo di riferimento (Provincia di Reggio Calabria), sempre nell’ambito degli iscritti al CRAL.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:

  1. il Presidente
  2. il Vice Presidente
  3. il Segretario
  4. l’Economo-Cassiere
  5. il Presidente onorario

Gli eletti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Qualora in seno al Consiglio Direttivo si verifichino vacanze, dimissioni, ecc., le sostituzioni avvengono:

  1. se trattasi di componente designato dalla Direzione della Banca, questa nomina il subentrante;
  2. se trattasi di un membro eletto dai Soci, subentra quello che in sede di elezioni ha riportato il maggior numero dei voti e, in caso di mancata adesione da parte di quest’ultimo, quello immediatamente successivo e così via; in caso di ex-equo deciderà il consiglio a maggioranza nella prima riunione utile.

 

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo promuove e regola l’indirizzo generale dell’attività del CRAL, predispone il programma di attività, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, designa i collaboratori tecnici da proporre alle attività sociali, costituisce le Sezioni, determinandone le rispettive attività assegnando loro i mezzi finanziari. Esso delibera validamente, in prima convocazione, con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio Direttivo provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione del CRAL, salvo quanto espressamente demandato all’Assemblea dei Soci dal presente Statuto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

 

Art. 10

PRESIDENTE

Il Presidente:

  1. è il rappresentante del CRAL;
  2. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
  3. dispone, con firma abbinata con l’Economo-Cassiere, del conto corrente intestato al CRAL in essere presso la Filiale di Reggio Calabria ag. Sede della Banca Monte dei Paschi di Siena;
  4. convoca il consiglio Direttivo e lo presiede;
  5. con firma abbinata al segretario firma i mandati e le reversali di incasso.

 

Art. 11

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri, due eletti dai Soci e uno dalla Direzione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nella figura del legale rappresentante pro-tempore del circolo di riferimento (Provincia di Reggio Calabria), sempre nell’ambito degli iscritti al CRAL.

Il Collegio Sindacale, eletto come al successivo art. 12, dura in carica 3 anni e nella sua prima riunione nomina nel suo seno il Presidente.

Il Collegio Sindacale ha l’incarico della sorveglianza sull’amministrazione dei fondi del CRAL ed è tenuto a compilare una relazione con la quale sono presentati ed illustrati i bilanci all’Assemblea dei Soci.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono verbalizzate in apposito registro.

Qualora in seno al Collegio Sindacale si verifichino vacanze, dimissioni, ecc., le sostituzioni avvengono come previsto per il Consiglio Direttivo dall’art. 8.

 

Art. 12

ELEZIONI

Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale si svolgono ogni tre anni, dall’approvazione del presente Statuto. Sia i Consiglieri che i sindaci sono rieleggibili.

Le elezioni devono essere indette con un preavviso di almeno venti giorni e durante questo periodo le iscrizioni al CRAL devono essere sospese. Le liste dei candidati devono essere depositate tramite e-mail agli organi direttivi del CRAL e messe a disposizione dei Soci, almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Pur essendo concessa la facoltà di presentare liste indicative, rimane agli elettori la libertà di dare il proprio voto a favore di qualsiasi Socio del CRAL.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Possono essere eletti tutti i Soci, purché abbiano raggiunto la maggiore età e siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Apposita commissione, composta da un minimo di tre membri nominati dall’Assemblea dei Soci, presiede alle elezioni, predispone l’elenco dei Soci con diritto al voto, prepara le schede e determina le modalità con le quali devono essere effettuate le votazioni, fermo il principio che le medesime devono avvenire per scheda segreta.

Le elezioni sono valide con il 50% +1 degli aventi diritto al voto. Se invece il numero dei votanti risulta inferiore alle metà degli aventi diritto al voto, le elezioni si ripeteranno 7 giorni dopo. La seconda votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora risulti un pari merito tra i componenti eletti, i soci decideranno tramite una votazione segreta sul portale ufficiale del CRAL, accendendo con le proprie credenziali, entro 7 giorni.

 

Art. 13

SEGRETARIO

Il Segretario:

  1. assiste a tutte le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne redige i relativi verbali;
  2. provvede al disbrigo della corrispondenza del Circolo;
  3. cura la tenuta del libro dei Soci e dell’archivio del Circolo;
  4. cura la gestione del sito internet istituzionale;
  5. provvede a quanto necessario per la convocazione dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione al Collegio Sindacale;
  6. compila i mandati di pagamento e le reversali di incasso e li sottoscrive unitamente al Presidente;
  7. predispone le ricevute delle quote sociali e le consegna all’Economo-Cassiere.

 

Art. 14

ECONOMO-CASSIERE

L’Economo-Cassiere:

  1. provvede alla riscossione delle quote sociali;
  2. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese dietro regolari ordinativi firmati congiuntamente dal Presidente;
  3. prende in consegna i beni mobili e immobili del CRAL e ne redige l’inventario;
  4. ha la custodia delle giacenze di cassa di cui è responsabile;
  5. cura la tenuta dei libri contabili;
  6. sottopone all’attenzione del Consiglio Direttivo uno schema di bilancio preventivo e consuntivo.

 

Art. 15

ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate sono costituite:

  1. dalle quote sociali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
  2. dai contributi delle Aziende del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, di altri Enti e di privati;
  3. da rendite patrimoniali.

L’eventuale avanzo di gestione non può in alcun modo essere distribuito ai soci.

 

Art. 16

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume tutte le funzioni.

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Art.17

PRESIDENTE ONORARIO

Il presidente onorario ricopre la carica di presidente a titolo d’onore senza esercitarne le funzioni. Viene nominato dal Consiglio Direttivo, decade su proposta del Consiglio Direttivo o per rinuncia e comunque alla fine del mandato.

 

Art. 18

L’iscrizione al CRAL implica l’accettazione del presente Statuto.

 

Art. 19

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Socio che, nella Sede del CRAL o nel corso di riunioni o di iniziative promosse dal Circolo stesso, persegua scopi diversi da quelli istituzionali o compia gravi mancanze verso estranei o consoci, è deferito al Consiglio Direttivo il quale può decidere la sua espulsione.

Il Socio espulso può fare ricorso ai Provibiri.

 

Art. 20

I soci hanno diritto a frequentare l’eventuale Sede sociale, sono ammessi a tutte le manifestazioni e beneficiano delle provvidenze attuate dal Dopolavoro Aziendale. Nell’eventuale Sede del Dopolavoro Aziendale nel corso delle riunioni ed iniziative promosse dal Dopolavoro stesso, è vietata ogni manifestazione ed attività che, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, persegua scopi di propaganda politica e sindacale.

 

Art. 21

PROVIBIRI

Qualora sorgano conflitti tra gli associati ed il Consiglio Direttivo, la controversia è deferita ad un Collegio di Probiviri nominato, nell’occasione, dall’Assemblea dei Soci che il Consiglio Direttivo deve convocare entro 15 giorni dalla richiesta degli associati in conflitto.

Il numero dei Probiviri deve essere di tre.

 

Art. 22

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento del CRAL, deliberato da almeno 4/5 dei Soci, i beni patrimoniali, sono devoluti all’Associazione di Mutua Assistenza fra il Personale della Banca Monte dei Paschi di Siena o, se altrimenti disposto, ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità.